Le condizioni sospensive e risolutive nei contratti di mediazione possono influenzare l’insorgenza del diritto del professionista a ottenere la provvigione.
Ma come funzionano? E che cosa prevede la legge in caso di intervento di più mediatori? Chi paga la provvigione?
Condizioni sospensive e risolutive nei contratti di mediazione
Per rispondere alle domande che abbiamo posto in apertura di questo approfondimento ricordiamo come l’art. 1757 c.c. preveda le condizioni sospensive e risolutive definendo in questo modo i loro effetti sui contratti:
- se nell’accordo è presente una condizione sospensiva, il diritto alla provvigione scatta nel momento in cui si manifesta la condizione stessa;
- se nell’accordo è presente una condizione risolutiva, l’effetto del contratto è immediato, ma cesserà nel momento in cui dovesse verificarsi la condizione.
Ciò premesso, se nel contratto troviamo una condizione sospensiva il diritto del mediatore a ottenere il pagamento della provvigione sarà subordinato al verificarsi di un evento futuro e incerto. Se invece nel contratto troviamo una condizione risolutiva, l’accordo è immediatamente produttivo di effetti, e lo sarà fino al momento in cui dovesse verificarsi una condizione risolutiva.
Lo stesso art. 1757 c.c., all’ultimo comma, introduce nel nostro ordinamento una forma di tutela del mediatore, stabilendo che le disposizioni di cui sopra si applicano anche nelle ipotesi in cui il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non era a conoscenza della causa di invalidità.
Il pagamento della provvigione
Per quanto invece riguarda il pagamento della provvigione, con l’art. 1755 c.c. il legislatore ha ricordato che la provvigione deve essere pagata al mediatore da ognuna delle parti che hanno beneficiato dell’intervento del professionista, anche se poi a fornire preventivamente l’incarico al mediatore è stata solamente una delle parti.
Si tenga anche in considerazione che per il legislatore non esiste alcun obbligo di solidarietà nel pagamento della provvigione. Ne deriva che ciascuna parte sarà impegnata al pagamento della sua quota, senza dover rispondere in solido con le altre del mancato adempimento dell’obbligo di versare la provvigione la mediatore.
Se poi alla conclusione del contratto hanno partecipato più mediatori, ognuno di loro avrà diritto a ottenere una quota della provvigione. La richiesta del pagamento potrà peraltro essere da ciascuno di loro inoltrata alle parti, ma solamente se vi è stato un preventivo rapporto diretto tra il professionista e il cliente. Se invece i mediatori hanno collaborato tra di loro senza che vi sia stata una relazione diretta con le parti, allora il mediatore che non ha ricevuto il pagamento della sua quota potrà richiederla esclusivamente al mediatore che ha ricevuto l’ammontare complessivo, lasciando così estraneo da questo rapporto interno il cliente.
Il rimborso delle spese
Infine, ricordiamo come l’art. 1755 c.c. abbia introdotto il diritto del mediatore a conseguire il rimborso delle spese sostenute, ma solo ed esclusivamente se gli oneri sono stati conseguiti sulla base di un incarico di una delle parti che, da sola, ne sopporterà pertanto le conseguenze.