Agevolazioni acquisto prima casa: come funzionano?

Quando si acquista la prima casa di proprietà, le imposte che occorre versare nelle casse dell’Agenzia delle Entrate vengono notevolmente ridotte. Ma in che misura? E quali sono i requisiti per poter conseguire tali benefici?

Abbiamo cercato di fare il punto su questo tema, proponendo una mini-guida sull’argomento che (speriamo!) possa essere utile a tutti i nostri lettori, attuali e futuri clienti.

Quali sono le imposte agevolate

Nel momento in cui si acquista l’abitazione con i benefici riservati alla prima casa, le imposte agevolate sono significativamente ridotte allo scenario “ordinario”.

In particolare, se il venditore è un soggetto privato o un’impresa che vende in esenzione di IVA, si applica:

  • Imposta di registro proporzionale nella misura del 2%;
  • Imposta ipotecaria pari a 50 euro;
  • Imposta catastale pari a 50 euro.

Nel caso in cui invece il venditore sia un’impresa con vendita soggetta a IVA, si applica:

  • IVA ridotta al 4%;
  • Imposta di registro pari a 200 euro;
  • Imposta ipotecaria pari a 200 euro;
  • Imposta catastale pari a 200 euro.

Si tenga altresì in considerazione che:

  • le stesse agevolazioni si applicano anche per le pertinenze, e anche nell’ipotesi in cui siano acquistate con un atto separato rispetto a quello di compravendita della prima casa;
  • gli atti che sono assoggettati all’imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e formalità necessari per poter effettuare gli adempimenti catastali e sui registri immobiliari vengono esentati dall’applicazione dell’imposta di bollo, dei tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Quali sono i requisiti per accedere ai benefici

Come abbiamo già anticipato, le agevolazioni fiscali di cui sopra sono riconosciute solo in presenza di alcune condizioni, e solamente se l’acquirente possiede alcuni determinati requisiti.

In particolar modo:

  • l’abitazione deve appartenere alla classe catastale A, ma NON alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici); in caso di pertinenze, l’agevolazione spetta nella misura di una pertinenza per categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse, ecc.), C/7 (tettoie, ecc.);
  • l’immobile deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se invece è residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile.

Si precisa, con questa occasione, che si ha comunque ugualmente diritto alle agevolazioni per la prima casa se l’immobile si trova nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, oppure nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro.

Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che valgono le agevolazioni per la prima casa se l’immobile si trova nell’intero territorio nazionale, a patto che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano, e l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero. Tale condizione potrà essere facilmente documentata mediante il certificato di iscrizione all’AIRE, o un’autocertificazione con dichiarazione nell’atto di acquisto.

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